La tua generosità è anche premiata dal punto di vista fiscale.
L’importo delle erogazioni liberali, infatti, è deducibile (per le imprese) e detraibile (per le persone fisiche) in quanto Il Ponte tra i Mondi è un’Associazione di Volontariato iscritta presso il Registro della Provincia di Piacenza con determinazione n. 19 del 12.1.2004, ed è dunque una Onlus (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale) di diritto (rif. Legislativo: art. 11 Dlgs 460/1997).

 

SE SEI UN PRIVATO

Il contributo che versi ad Il Ponte tra i Mondi è detraibile dall’imposta lorda in misura pari al 19% del contributo e per un massimo di euro 2.065,83 (art 13 bis Dpr 917/1986); Condizione necessaria per la deducibilità/detraibilità delle somme versate è che il versamento sia effettuato attraverso: Bonifico bancario/ versamento su conto corrente postale/rid/carta di credito/assegno. Entro il 31 Marzo di ogni anno, inoltre, è necessario richiedere a Il Ponte tra i Mondi Onlus la certificazione delle somme versate.

 

SE SEI UN’IMPRESA

Il contributo che versi ad Il Ponte tra i Mondi è deducibile dal reddito per un importo non superiore a euro 2.065,83 o al 2% del reddito di impresa dichiarato entro i limiti comunque del contributo versato (art. 65 c sexies Dpr 917/1986), o, se superiori a Euro 2.065,83 inferiori comunque al 2% del reddito d’impresa dichiarato (art. 13 Dlgs. 460/97).
In ogni caso, la cessione gratuita di derrate alimentari e prodotti farmaceutici a Il Ponte tra i Mondi Onlus è considerata rientrante nell’esercizio d’impresa (art. 13 Dlgs. 460/97).

 
 
 

 

L'art. 14 della Legge 14/05/2005 n. 80 prevede una serie di agevolazioni fiscali in favore delle donazioni effettuate a far tempo dal 17 marzo 2005. Le erogazioni liberali, infatti, possono essere dedotte sia dai privati sia dalle aziende direttamente dal loro reddito fino al 10% del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 Euro all’anno.

In particolare, per le aziende:

  • Resta la possibilità di applicare, se più favorevole, la disposizione previgente (art. 10, comma 1 lettera g, D.p.r. 917/86) che permetteva di dedurre integralmente l’erogazione fino ad un massimo di € 2.065,83, oppure entro il 2% del reddito d'impresa dichiarato.
  • Per le erogazioni liberali in natura, valgono le norme di cui all'art.13 del DLgs 460/97, che sono state oggetto di commento del Ministero delle Finanze tra l'altro con circolare n. 168/E del 26.6.98, paragrafo 4.3.
    Sinteticamente le cessioni gratuite di beni possono essere di due tipi:

A - cessioni gratuite di altri beni

Le cessioni di beni non costituenti oggetto dell'attività (ad esempio beni strumentali ammortizzabili) non costituiscono cessioni ai fini IVA ai sensi dell'art.2 n.4 del DPR 633/72. Non sono previste agevolazioni per il cedente ai fini delle imposte dirette.

B - cessioni di beni alla cui produzione o commercio è diretta l'attività dell'impresa cedente. In questo caso si verificano le seguenti conseguenze:

IVA

Trattasi di operazioni esenti ex art.10 n.12 DPR 633/72; sulla fattura andrà indicata la qualifica di ONLUS dell'ente ricevente.

IMPOSTE DIRETTE

Ai fini delle imposte dirette (IRPEF, IRPEG) tali cessioni gratuite non sono considerate quali ricavi (art. 53, comma 2 DPR n.917/86). A condizione che i beni ceduti abbiano un costo inferiore a € 1033,00 (pari a L. 2.000.000), tale costo costituisce una erogazione liberale deducibile ai sensi art. 65 T.U.I.R. dal reddito di impresa del donante.
Il predetto limite non vale per le derrate alimentari e per i prodotti farmaceutici che vengano donati in alternativa alla loro eliminzione dal circuito commerciale.

La predette agevolazioni sono subordinate al verificarsi dei seguenti adempimenti:

  • preventiva comunicazione, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da parte del cedente all'Ufficio delle Entrate, prima della effettuazione di ogni singola donazione;
  • nel caso di donazione di alimenti e farmaci per un costo che supera € 5.165,00 (pari a L. 10.000.000) è obbligatoria un'ulteriore comunicazione preventiva anche al competente Comando della Guardia di Finanza;
  • dichiarazione dell'ONLUS, da rilasciarsi quale dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex L.15/1968, in cui si attesta la corrispondenza della merce ricevuta rispetto a quanto riportato nel documento di trasporto (DDT) e l'impegno ad utilizzare direttamente i beni per le finalità istituzionali dell'ente;
  • annotazione nei registri IVA da parte del cedente entro il giorno 15 del mese successivo la donazione con l'indicazione della qualità e della quantità delle merci cedute.