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STATUTO
dell’Associazione di Volontariato
“Il Ponte tra i Mondi ”

 

Art. 1
Costituzione, denominazione e sede

E’ costituita l’Associazione di Volontariato denominata “Il Ponte tra i Mondi”, senza fini di lucro, con sede in Piacenza, Via Rossi, 42.
La durata dell’Associazione è illimitata.

Art. 2
Scopi e attività

L’Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e si prefigge come scopo quello di realizzare, attraverso l’attività libera, gratuita e volontaria dei propri associati, attività di sensibilizzazione dell’opinione pubblica piacentina e, più in generale, italiana, alle tematiche della mondialità, della solidarietà e della fratellanza tra i popoli, con particolare riferimento alle popolazioni del Centro e Sud America che vivono in situazioni di grave precarietà sanitaria, sociale, economica, così come di volta in volta individuate dall’Associazione.
In particolare per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l’Associazione si propone di:
a) promuovere sul territorio provinciale ed extra-provinciale, attività culturali volte a favorire lo spirito di fratellanza, campagne di sensibilizzazione ai problemi sociali ed economici dei Paesi del Terzo e Quarto Mondo, manifestazioni celebrative e ricorrenze;
b) promuovere la solidarietà tramite la raccolta di viveri, vestiario, materiale scolastico, giochi, farmaci, elargizioni, contributi ed aiuti in genere a favore delle popolazioni del Centro e Sud America che si trovino in situazione di disagio, così come di volta in volta individuate dall’Associazione;
c) fornire assistenza sociale e sanitaria agli appartenenti alle popolazioni del Centro e Sud America che si trovino in situazione di disagio, così come di volta in volta individuate dall’Associazione, e promuovere l’educazione degli stessi provvedendo all’alfabetizzazione ed all’avviamento al lavoro;
d) promuovere ed organizzare aiuti attraverso campagne realizzate sul territorio, di adozione a distanza di soggetti particolarmente disagiati appartenenti alle popolazioni del Centro e Sud America che si trovino in situazione di disagio, così come di volta in volta individuate dall’Associazione;
e) collaborare, secondo le diverse forme, e/o sensibilizzare alla solidarietà, enti pubblici, scuole ed istituzioni.
Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse connesse, sono svolte dall’Associazione prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. L’attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l’attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall’Assemblea dei soci. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di socio.

Art. 3
Risorse economiche

L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:
a) contributi degli aderenti;
b) contributi di privati;
c) contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
d) contributi di organismi internazionali;
e) donazioni e lasciti testamentari;
f) rimborsi derivanti da convenzioni;
g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei soci entro il mese di marzo. Il bilancio deve restare depositato presso la sede dell’Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l’Assemblea convocata per la sua approvazione, a disposizione di tutti i soci.
E' vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 4
Membri dell'Associazione

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell’Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell’Associazione.
L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Art. 5
Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L’ammissione a socio, deliberata dal Consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati.
Il Consiglio direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dal Consiglio Direttivo.
Sull'eventuale reiezione di domande, sempre motivata, si pronuncia anche l'Assemblea.
La qualità di socio si perde:
a) per decesso;
b) per recesso;
c) per mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi;
d) per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
e) per persistenti violazioni degli obblighi statutari;
f) per l'instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra lo stesso e l'Associazione.
L’esclusione dei soci è deliberata dall’Assemblea su proposta del Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno due mesi prima dello scadere dell'anno in corso.
Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 6
Diritti e doveri degli associati

I soci sono obbligati:
a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
b) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell’Associazione;
c) a versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
d) a prestare la loro opera tramite l'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.
I soci hanno diritto:
a) a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
b) a partecipare all’Assemblea con diritto di voto; in particolare il socio maggiorenne ha diritto di voto per l’approvazione e la modifica dello statuto, di eventuali regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione nonchè per ogni altra questione che sarà posta in discussione;
c) ad accedere alle cariche associative;
d) a prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia.

Art. 7
Organi dell’Associazione

Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea dei soci;
b) il Consiglio direttivo;
c) il Presidente.
L’elezione degli organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.

Art. 8
L’Assemblea

L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione, è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni socio ha diritto ad un voto. Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di due deleghe.
L’Assemblea ordinaria indirizza tutta l’attività dell’Associazione ed in particolare:
a) approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;
b) nomina i componenti del Consiglio direttivo;
c) delibera l’esclusione dei soci dall'associazione;
d) si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati.
L’Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l’opportunità.
L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento anticipato dell'Associazione.
L’Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da inviarsi agli associati almeno 10 giorni prima della data dell’adunanza, con specificazione dell’ordine del giorno. In casi di urgenza, il Presidente potrà ricorrere alla convocazione tramite affissione dell’avviso presso apposita bacheca posta nella sede sociale. In difetto di convocazione, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell’Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 9
Il Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 5 nominati dall’Assemblea dei soci. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica 5 anni e sono immediatamente rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati.
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio decada dall’incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, che rimane in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio.
Al Consiglio direttivo spetta di:
a) nominare al suo interno un Presidente Tesoriere, un Vice-Presidente ed un Segretario;
b) stabilire l'entità della quota associativa annuale;
c) deliberare l’eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
d) predisporre il bilancio consuntivo;
e) deliberare sulle domande di nuove adesioni.
Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano.
Il Consiglio direttivo è convocato ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vicepresidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. Nelle votazioni, in caso di parità prevale il voto del Presidente.
I verbali di ogni adunanza del Consiglio direttivo, redatti a cura del Presidente e sottoscritti dallo stesso, vengono conservati agli atti.