STATUTO
dell’Associazione di Volontariato
“Il Ponte tra i Mondi ”
Art.
1
Costituzione, denominazione e sede
E’ costituita l’Associazione di Volontariato denominata
“Il Ponte tra i Mondi”, senza fini di lucro, con sede in
Piacenza, Via Rossi, 42.
La durata dell’Associazione è illimitata.
Art.
2
Scopi e attività
L’Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà
sociale e si prefigge come scopo quello di realizzare, attraverso l’attività
libera, gratuita e volontaria dei propri associati, attività
di sensibilizzazione dell’opinione pubblica piacentina e, più
in generale, italiana, alle tematiche della mondialità, della
solidarietà e della fratellanza tra i popoli, con particolare
riferimento alle popolazioni del Centro e Sud America che vivono in
situazioni di grave precarietà sanitaria, sociale, economica,
così come di volta in volta individuate dall’Associazione.
In particolare per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento
di agire in favore di tutta la collettività, l’Associazione
si propone di:
a) promuovere sul territorio provinciale ed extra-provinciale, attività
culturali volte a favorire lo spirito di fratellanza, campagne di sensibilizzazione
ai problemi sociali ed economici dei Paesi del Terzo e Quarto Mondo,
manifestazioni celebrative e ricorrenze;
b) promuovere la solidarietà tramite la raccolta di viveri, vestiario,
materiale scolastico, giochi, farmaci, elargizioni, contributi ed aiuti
in genere a favore delle popolazioni del Centro e Sud America che si
trovino in situazione di disagio, così come di volta in volta
individuate dall’Associazione;
c) fornire assistenza sociale e sanitaria agli appartenenti alle popolazioni
del Centro e Sud America che si trovino in situazione di disagio, così
come di volta in volta individuate dall’Associazione, e promuovere
l’educazione degli stessi provvedendo all’alfabetizzazione
ed all’avviamento al lavoro;
d) promuovere ed organizzare aiuti attraverso campagne realizzate sul
territorio, di adozione a distanza di soggetti particolarmente disagiati
appartenenti alle popolazioni del Centro e Sud America che si trovino
in situazione di disagio, così come di volta in volta individuate
dall’Associazione;
e) collaborare, secondo le diverse forme, e/o sensibilizzare alla solidarietà,
enti pubblici, scuole ed istituzioni.
Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse connesse,
sono svolte dall’Associazione prevalentemente tramite le prestazioni
personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. L’attività
degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno
da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere
rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute
per l’attività prestata, previa documentazione ed entro
limiti preventivamente stabiliti dall’Assemblea dei soci. Ogni
forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente
o autonomo, è incompatibile con la qualità di socio.
Art.
3
Risorse economiche
L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento
e per lo svolgimento della propria attività da:
a) contributi degli aderenti;
b) contributi di privati;
c) contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche finalizzati
esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività
o progetti;
d) contributi di organismi internazionali;
e) donazioni e lasciti testamentari;
f) rimborsi derivanti da convenzioni;
g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio e termine
rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al
termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio
consuntivo e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea
dei soci entro il mese di marzo. Il bilancio deve restare depositato
presso la sede dell’Associazione nei 15 (quindici) giorni che
precedono l’Assemblea convocata per la sua approvazione, a disposizione
di tutti i soci.
E' vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione,
nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione,
a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per
legge.
Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione
delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente
connesse.
Art.
4
Membri dell'Associazione
Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell’Associazione
i soci fondatori e tutte le persone fisiche che si impegnino a contribuire
alla realizzazione degli scopi dell’Associazione.
L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato
e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando
in ogni caso il diritto di recesso.
Art.
5
Criteri di ammissione ed esclusione dei soci
L’ammissione a socio, deliberata dal Consiglio direttivo, è
subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati.
Il Consiglio direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel
libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa
stabilita e deliberata annualmente dal Consiglio Direttivo.
Sull'eventuale reiezione di domande, sempre motivata, si pronuncia anche
l'Assemblea.
La qualità di socio si perde:
a) per decesso;
b) per recesso;
c) per mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi;
d) per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
e) per persistenti violazioni degli obblighi statutari;
f) per l'instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto
patrimoniale tra lo stesso e l'Associazione.
L’esclusione dei soci è deliberata dall’Assemblea
su proposta del Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere
all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti
che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.
Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta
all'Associazione almeno due mesi prima dello scadere dell'anno in corso.
Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote
associative versate.
Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.
Art.
6
Diritti e doveri degli associati
I soci sono obbligati:
a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni
legalmente adottate dagli organi associativi;
b) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell’Associazione;
c) a versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
d) a prestare la loro opera tramite l'Associazione in modo personale,
spontaneo e gratuito.
I soci hanno diritto:
a) a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
b) a partecipare all’Assemblea con diritto di voto; in particolare
il socio maggiorenne ha diritto di voto per l’approvazione e la
modifica dello statuto, di eventuali regolamenti, per la nomina degli
organi direttivi dell’Associazione nonchè per ogni altra
questione che sarà posta in discussione;
c) ad accedere alle cariche associative;
d) a prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione
relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di
ottenerne copia.
Art.
7
Organi dell’Associazione
Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea dei soci;
b) il Consiglio direttivo;
c) il Presidente.
L’elezione degli organi dell’Associazione non può
essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri
di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo
e passivo.
Art.
8
L’Assemblea
L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione,
è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria.
Ogni socio ha diritto ad un voto. Ogni socio potrà farsi rappresentare
in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non può
ricevere più di due deleghe.
L’Assemblea ordinaria indirizza tutta l’attività
dell’Associazione ed in particolare:
a) approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;
b) nomina i componenti del Consiglio direttivo;
c) delibera l’esclusione dei soci dall'associazione;
d) si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati.
L’Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio
direttivo almeno una volta l’anno per l’approvazione del
bilancio consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno
tre membri del Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino
l’opportunità.
L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell’atto
costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento anticipato dell'Associazione.
L’Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal
Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente
ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio direttivo eletto
dai presenti. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso
scritto da inviarsi agli associati almeno 10 giorni prima della data
dell’adunanza, con specificazione dell’ordine del giorno.
In casi di urgenza, il Presidente potrà ricorrere alla convocazione
tramite affissione dell’avviso presso apposita bacheca posta nella
sede sociale. In difetto di convocazione, saranno ugualmente valide
le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente
costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata
almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione,
l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero
dei soci intervenuti o rappresentati.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando siano approvate
dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione
riguardante lo scioglimento dell’Associazione e relativa devoluzione
del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole
di almeno tre quarti degli associati.
Art.
9
Il Consiglio direttivo
Il Consiglio direttivo è formato da un numero di membri non inferiore
a 3 e non superiore a 5 nominati dall’Assemblea dei soci. I membri
del Consiglio direttivo rimangono in carica 5 anni e sono immediatamente
rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati.
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il
Consiglio decada dall’incarico, il Consiglio direttivo può
provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti,
che rimane in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio.
Al Consiglio direttivo spetta di:
a) nominare al suo interno un Presidente Tesoriere, un Vice-Presidente
ed un Segretario;
b) stabilire l'entità della quota associativa annuale;
c) deliberare l’eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
d) predisporre il bilancio consuntivo;
e) deliberare sulle domande di nuove adesioni.
Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso
di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro
più anziano.
Il Consiglio direttivo è convocato ogni qualvolta il Presidente
o in sua vece il Vicepresidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno
i due terzi dei componenti ne facciano richiesta. Assume le proprie
deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il
voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. Nelle votazioni,
in caso di parità prevale il voto del Presidente.
I verbali di ogni adunanza del Consiglio direttivo, redatti a cura del
Presidente e sottoscritti dallo stesso, vengono conservati agli atti.
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